A seconda del luogo in cui risiede, il candidato è considerato "in sede",
"pendolare" o "fuori sede".
Ai fini del presente articolo per sede del corso si intende il comune in cui si
tiene il corso per l'intero anno accademico e non soltanto alcune lezioni.
È definito "in sede" il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti a corsi a distanza sono considerati in sede.
Il candidato è considerato "pendolare" se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.
Il candidato è considerato "fuori sede" al verificarsi congiuntamente delle
tre seguenti condizioni:
a) che frequenti un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di
distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza
chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli;
b) che abbia preso alloggio "a titolo oneroso" nel Comune sede del corso o in
località con esso confinante;
c) che documenti che tale domicilio è stato eletto per almeno mesi 10 (dieci)
nell'anno accademico per il quale è bandito il concorso.
Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.1, improrogabilmente e a pena di decadenza, entro le ore 12.00 del 11 novembre 2006.
In mancanza l'opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line sarà
considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decade dal diritto di
avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori sede" (art. 18 sub
h), assumendo lo status di "pendolare".
Sono ritenuti "fuori sede" gli studenti stranieri e gli ospiti delle residenze
universitarie dell'Azienda, nei limiti e termini successivamente indicati (vedi artt.
2.3.1 e 2.3.2).
Lo studente straniero è considerato "fuori sede" indipendentemente dalla sede della propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che reggono la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.
Gli studenti che al momento della pubblicazione del bando di concorso alloggiano nelle residenze universitarie sono considerati "fuori sede" se già riconosciuti tali per l'a.a. 2005/06 e se nell'a.a. 2006/07, risultando idonei al concorso, ne rimarranno ospiti per un periodo complessivo di mesi 10 (dieci).
Ove costoro lasciassero anzitempo la residenza, per mantenere lo status di "fuori sede" dovranno dimostrare, secondo i criteri di cui al successivo art. 14.1, di aver preso alloggio all'esterno a titolo oneroso per il tempo necessario a completare il periodo di mesi 10 (dieci).
Viceversa, per il vincitore di borsa di studio che è ammesso nella residenza nel corso dell'anno, il periodo di mesi 10 (dieci) si completa sommando il tempo trascorso all'esterno in alloggio a titolo oneroso, da documentare secondo quanto disposto dal successivo art. 14.1, e i mesi di permanenza nella residenza.
In ogni caso, il mancato completamento del periodo di mesi dieci comporta che il candidato perde lo status di "fuori sede" assumendo quello di "pendolare" e per il periodo di fruizione del posto-letto dovrà corrispondere, in fase di conguaglio, il costo del servizio così come meglio precisato nel successivo art. 12.1.
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