A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

Bando di concorso per l'attribuzione di Borse di Studio - a.a. 2006/2007

ART. 5 - REQUISITI DI REDDITO

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero non potrà superare il limite di € 14.500,00 (Euro quattordicimilacinquecento/00).

Ai sensi del d.lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di € 24.500,00 (Euro ventiquattromilacinquecento/00).

Ai fini della valutazione dei limiti ISEE e ISPE si precisa che i redditi economico-patrimoniali dei fratelli e delle sorelle del candidato vengono conteggiati dall'Azienda nella misura del 50%, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001 (vedi art. 4 sub c). Nella DSU il candidato deve indicare il 100% di detti redditi.

5.1 - Nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al successivo art. 5.3.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.2 e 5.2.1.

5.2 - Candidati il cui nucleo familiare nel 2005 non ha prodotto redditi

Per poter inserire in graduatoria coloro che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2005 è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi, a prescindere se tali introiti siano stati o meno denunziati al fisco. Ciò premesso, il candidato deve, a pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati devono essere quelli di tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE ed il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari.

Come già chiarito nel precedente art. 4 punto f), in questo caso, gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.

Esempio: Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2005 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2005 del soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.

5.2.1 - Candidati il cui nucleo familiare nel 2005 ha usufruito di redditi e rendite esenti irpef (pensioni, indennità, etc.)

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2005, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma, pensioni, indennità, assegni sociali), il candidato, pena l'esclusione dal concorso, dovrà:
a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2005, sebbene a valore zero;
b) documentare le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 14.2, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006.

5.3 - Candidati "autonomi" dal nucleo familiare di origine

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D.lg. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, così come individuato dal precedente art. 4 sub e, possono essere considerati "autonomi" se in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;
c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
d) il reddito, proprio e/o del coniuge, sia stato fiscalmente dichiarato.

In assenza di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2005 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato.

In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.

Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.3, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

5.4 - Candidati inseriti in nuclei familiari diversi da quello di origine

I candidati che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivano, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 4 sub e), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrino nella fattispecie di cui al precedente art. 5.3 (candidato "autonomo") devono, a pena di esclusione dal concorso, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2005 dai propri genitori sommati ai redditi prodotti dal candidato stesso nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.

5.5 - Candidati figli di genitori separati o divorziati e casi di abbandono

In caso di separazione o divorzio, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, a pena l'esclusione dal concorso e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2005 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.

In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.4, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

5.6 - Candidati orfani di uno o di entrambi i genitori

Al candidato orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di "autonomo" comporta (vedi precedente art. 5.3), e la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2005, a qualsiasi titolo.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, pena l'esclusione dal concorso, a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori devono documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.5, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

5.7 - Candidati figli di genitore single

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare e documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.6, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

5.8 - Candidati coniugati, separati o divorziati

I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2005 da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

In caso di separazione legale o divorzio, invece, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.2 e 5.2.1 sopra richiamati.

In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.7, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

5.9 - Candidati con status di religioso in comunità

I candidati che rivestono lo status di "religioso in comunità" e che non siano "autonomi" nel senso di cui al precedente art. 5.3, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà dovrà, pena l'esclusione dal concorso:

a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2005, sebbene a valore zero;
b) documentare le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 14.8, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006.

La condizione soprindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.8, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

5.10 - Candidati con status di rifugiato politico o apolide

Per detti candidati la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all'art. 5 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.

Lo status di "rifugiato politico" o "apolide" deve essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.9, improrogabilmente entro le ore 12,00 dell'11 novembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.

5.11 - Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'italia) e Non UE

In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi, salvo a provvedere successivamente ad esibire la documentazione indicata nell'art. 14.10 del presente bando.

5.12 - Candidati con cittadinanza di Paese BISU (Basso Indicatore di Sviluppo Umano)

La norma di cui al precedente art. 5.11 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU di cui al successivo art. 14.11, che riporta anche il tipo di documentazione da esibire a comprova dell'autocertificazione.

 

 

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