Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti "corsi di studio":
1. Corsi di "tipo A":
a) corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria - laurea quadriennale
(Vecchio Ordinamento);
b) corsi di laurea triennale;
c) corsi di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza.
Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2006/2007 a questo tipo di corsi per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
2. Corsi di "tipo B":
a) corsi di laurea specialistica.
Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2006/2007 a questo tipo di corsi per "anno di prima immatricolazione" si intende, invece, l'anno accademico in cui ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
3. Corsi di "tipo C":
a) corsi SICSI, corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di
studio di cui all'art. 4 d. lgs. n. 210/1998).
In questo caso, per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno
accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta a un corso di dottorato di
ricerca, presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul
territorio italiano o corso SICSI.
Per l'accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito in appresso indicati.
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti per la prima volta:
a) al primo anno di un corso di "tipo A" (vedi art. 6.1);
b) al primo anno di un corso di laurea specialistica, dopo aver ottenuto il riconoscimento di almeno n. 150 crediti;
c) al primo anno di corsi SICSI o di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 210/1998.
Per l'accesso al concorso i candidati di cui alle lettere da a) a c)
l'inserimento in graduatoria e la posizione all'interno della stessa sono
determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti.
Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di "tipo A" e di "tipo B",
il mantenimento della condizione di "idoneo" è subordinato al conseguimento di
n. 20 crediti (n. 2 annualità - 4 semestri per studenti del Corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento) entro il 30 novembre
2007. La condizione di "idoneità" sopra richiamata abilita lo studente a
trattenere l'anticipo conseguito e all'esonero delle tasse universitarie e
regionali che otterrà in restituzione nei modi e termini indicati al successivo
art. 16. Il numero dei crediti sarà verificato in automatico senza alcuna
richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso.
Le modalità di corresponsione della borsa di studio per idonei assegnatari
iscritti al "primo anno" sono regolamentate dal successivo art. 13 relativo
all'anticipo e al saldo delle borse stesse.
Per detti studenti il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento); la durata di concessione del beneficio è pari alla durata legale del corso di studi frequentato più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1). Essi devono aver superato al 10 agosto 2006 a far data dalla prima immatricolazione il numero di annualità di seguito indicato:
se iscritti al secondo anno, almeno tre annualità o sei semestri del piano di studi statutario;
se iscritti al terzo, almeno la metà più uno del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previste dal piano di studi statutario del proprio corso di laurea;
se iscritti all'ultimo anno di corso, almeno il 60% del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi statutario del proprio corso di laurea;
se iscritti al primo anno fuori corso, almeno il 66% del numero complessivo, arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studi statutario del rispettivo corso di laurea o di diploma.
Sono escluse dal conteggio le prove di conoscenza e di idoneità (lingua,
informatica, etc.).
Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un
voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non
viene espresso con voto in trentesimi.
Esempio: se la prova si conclude con un "esame superato" senza l'indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio: 28/30) essa non è considerata "annualità" utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito.
Sono altresì escluse dal conteggio le anticipazioni (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l'a.a. 2006/07).
Le annualità conseguite all'interno del progetto Erasmus o altri progetti di mobilità internazionale sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2006.
Per detti studenti il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale o di laurea specialistica; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2006/2007:
se iscritti a corsi di laurea triennale, un periodo massimo di iscrizione di sette semestri;
se iscritti a corsi di laurea magistrale, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
se iscritti a corsi di laurea specialistica, un periodo di cinque semestri.
A decorrere dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) ed entro il 10 agosto 2006, i candidati devono inoltre aver conseguito, un numero di crediti formativi, compresi quelli delle cosiddette "attività elettive" o delle "attività di tirocinio" o, ancora, delle "attività formative" a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:
- se iscritti ai corsi di laurea triennale:
a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove
previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti per il secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
c) n. 135 crediti se iscritti all'"ulteriore semestre";
- se iscritti ai corsi di laurea magistrale (Giurisprudenza):
a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove
previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
c) n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
d) n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
e) n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso,
se iscritti all'"ulteriore semestre";
- se iscritti ai corsi di laurea specialistica devono aver conseguito, oltre al
numero che, alla conclusione del corso di laurea triennale, risulta in aumento
rispetto ai 180 crediti necessari per l'iscrizione alla laurea magistrale,
rispettivamente:
a) n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti all'"ulteriore semestre".
I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di mobilità internazionale, sono calcolati ai fini del merito se superati entro il 10 agosto 2006 e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza entro tale data.
Non sono ammessi al concorso i candidati iscritti per l'a.a. 2006/2007 a corsi del cd. "Nuovo Ordinamento" che sono già in possesso di un diploma di laurea conseguito alla conclusione di un corso di laurea o di diploma del cd. "Vecchio Ordinamento" ante D.M. 509/99.
I corsi SICSI o di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui all'art. 4 d. lgs. n. 210/1998 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
Per i candidati che in anni accademici precedenti hanno effettuato un passaggio
da un corso di studi di "tipo A" (art. 6.1) ad un altro dello stesso "tipo A",
il numero di crediti o annualità previsti nel piano di studi statutario ed il
numero dei crediti o annualità dovuti (indicati rispettivamente con NCT e
NCD
nella formula per il calcolo dell'indice di merito IM nell'art. 9.3) è quello
previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere
dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e il numero di crediti o
annualità maturati al 10 agosto 2006 (NC nella formula per il calcolo
dell'indice di merito IM nell'art. 9.3) è comprensivo di quelli eventualmente
convalidati conseguiti nella pregressa carriera universitaria.
Il calcolo dell'indice di merito segue le modalità di cui sopra anche
nell'ipotesi di studenti che:
a) hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di "tipo B" (art. 6.1) ad
un altro dello stesso "tipo B";
b) nel corso della loro carriera hanno effettuato un trasferimento da altro
Ateneo;
c) nel corso della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi e
gli siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera
universitaria;
d) avendo conseguito la laurea triennale, si iscrivono al quarto anno del corso
di laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza o ai corsi di laurea
specialistica beneficiando di abbreviazione di corso.
Nel caso di candidati rinunciatari o decaduti ai quali non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (NCT) e il numero dei crediti dovuti (NCD), è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.
I candidati che abbiano in passato effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi appartenenti ad atenei diversi dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa devono documentare tale situazione, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.15, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. Se non viene fatto, l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti, nel senso che, per il conteggio dei crediti previsti (NCT) e dei crediti dovuti (NCD), si terrà conto dell'anno di prima immatricolazione assoluta.
In ogni caso gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi (convalida passaggio, rinuncia o decadenza, trasferimento o abbreviazione di corso) degli studenti di cui sopra devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari, a pena esclusione dal concorso, entro il 31 dicembre 2006.
Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando.
I candidati che per l'anno accademico 2006/2007 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso . Di seguito alcuni esempi delle diverse situazioni che possono verificarsi.
Esempio 1: Uno studente che si è iscritto nell'a.a. 2005/2006 al 1° anno di Scienze dell'Educazione e che per l'a.a. 2006/2007 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di Scienze della Comunicazione, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di quattro semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;
Esempio 2: Uno studente che dopo aver effettuato una rinuncia ad un corso di laurea triennale consegue, comunque, successivamente il titolo e si iscrive per l'a.a. 2006/2007 al 1° anno di un corso di laurea magistrale o specialistica può partecipare al concorso per tutti i quattro semestri di durata di tale corso più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;
Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del DPCM 9 aprile 2001 i candidati che siano iscritti per l'anno accademico 2006/2007 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale non sono ammessi al concorso.
Il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, etc.) e in ciascuno dei seguenti casi:
a) lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per almeno due anni
accademici;
b) anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
c) un anno per la nascita di ogni figlio, nel caso di studentesse;
d) infermità gravi e prolungate del candidato, debitamente certificate.
Per questi candidati l'anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, viene incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano.
Le situazioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 14.12, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 20 settembre 2006. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Edisu Napoli 1 per l'a.a. 2005/06, è esonerato, laddove non siano intervenuti cambiamenti, dall'obbligo di cui sopra.
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