A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

Bando di concorso per l'attribuzione di Borse di Studio - a.a. 2006/2007

ART. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'

Il presente articolo regolamenta la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alle leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o che siano invalidi in misura non inferiore al 66 %.

Detta situazione non va documentata, come prevede il successivo art. 14.13, se il candidato lo abbia già fatto a partire dall'anno accademico 2004/2005 ed a meno che, dopo tale data, non siano intervenuti cambiamenti che modificano detta situazione al punto che il candidato non ha più diritto ai benefici previsti nei casi cui al precedente comma. In tale ipotesi il candidato ha l'obbligo di segnalare la circostanza agli uffici dell'Adisu nei modi e tempi previsti dal successivo art. 14.13.

7.1 - Requisiti di merito

Fermo restando quanto già esposto nei precedenti artt. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, e 6.7, per l'accesso al concorso i candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% devono possedere i requisiti di merito in appresso indicati.

7.1.1 - Studenti di Scienze della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento)

Per i candidati iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria attivato prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Vecchio Ordinamento), la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1).
In quanto ad annualità, detti candidati devono aver superato, entro il 10 agosto 2006, rispetto al piano di studi statutario:

  • un'annualità, se iscritti al secondo anno;

  • un numero di annualità pari alla metà meno due, arrotondato per difetto, se iscritti al terzo e quarto anno;

  • un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive all'ultimo anno;

  • un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive al primo anno fuori corso;

  • un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, per chi si iscrive al secondo anno fuori corso.

Sono escluse dal conteggio le prove di conoscenza e di idoneità (lingua, informatica, etc.).
Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non viene espresso con voto in trentesimi.

Esempio: se la prova si conclude con un "esame superato" senza l'indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio:28/30) essa non è considerata "annualità" utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito.

Sono altresì escluse dal conteggio le anticipazioni (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l'a.a. 2006/07).

Le annualità conseguite all'interno del progetto Erasmus o altri progetti di mobilità internazionale sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2006.

7.1.2 - Studenti del "Nuovo Ordinamento"

Quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2006/2007:

  • se iscritti a corsi di laurea triennale, un periodo massimo di iscrizione di nove semestri;

  • se iscritti a corsi di laurea magistrale quinquennale in giurisprudenza, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;

  • se iscritti a corsi di laurea specialistica, un periodo di sette semestri.

I candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% devono maturare, entro il 10 agosto 2006, un numero di crediti formativi determinato con riduzione pari al 40% rispetto al numero indicato al precedente art. 6.3.

Per i candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% che risulteranno vincitori del concorso (coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) è prevista l'assegnazione di una somma pari al 100% in aumento alla quota di base spettante ai sensi del precedente art. 3.2 sub a.

Non si applicano agli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% iscritti al primo anno di corso le condizioni regolamentate dai successivi artt. 13 e 13.2.

 

 

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