Per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, allo studente iscritto ad un corso di laurea triennale, di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza e di laurea specialistica, verrà assegnato in automatico (per i partecipanti a concorsi precedenti, sulla base della posizione memorizzata in archivi informatici dell'ex Edisu NA1) un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, pari a:
5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;
12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;
15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e anni successivi.
La quota parte del bonus non fruito per intero può essere utilizzata negli anni accademici successivi, ma in nessun caso per un numero di bonus superiore a quello per l'anno accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta.
Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea triennale per un massimo di 15 (quindici) crediti può essere utilizzato per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, dal candidato iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica e di quella Magistrale in Giurisprudenza. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi del cd. "Vecchio Ordinamento" ante D.M. 509/99.
Per gli studenti che fruiscono del "bonus", il termine "NC" nel calcolo dell'indice di merito (IM nella formula dell'art. 9.3) non terrà conto dei crediti assegnati a titolo di "bonus" dall'Azienda. I candidati, dunque, che risulteranno "idonei" per effetto dei "bonus" saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di "bonus".
© 2006/12 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()