Per i vincitori (o assegnatari) del concorso (coloro, cioè, la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione, v. art. 9.6) si prevede:
a) l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente
art. 3;
b) l'assegnazione di un posto-alloggio a prezzo politico (vedi art. 12.1) nelle
residenze universitarie, se disponibile;
c) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 12.2);
d) l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale, se richiesti
(vedi art. 12.3);
e) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei
contributi eventualmente versati ai sensi dell'art. 5, comma 20 legge
24/12/1993, n. 537 (vedi art. 16);
f) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00
(sessantadue/00) fissata dalla legge 28/12/1995, n. 549 (tale operazione
contabile viene effettuata in automatico secondo i criteri stabiliti al
successivo art. 16).
I benefici di cui ai precedenti punti b) e d) saranno attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.
Per i candidati che risulteranno idonei, ma non assegnatari della borsa per mancanza di fondi, è previsto:
a) il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse
universitarie e dei contributi eventualmente versati e di cui all'art. 5, comma
2 legge n. 537/1993 cit.
b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale di € 62,00
(sessantadue/00) dovuta ai sensi della legge n. 549/1995 cit. (tale operazione
viene effettuata d'ufficio, senza necessità di farne domanda, secondo quanto
precisato al successivo art. 16);
c) l'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari, nei limiti
delle disponibilità (vedi art. 12.1);
d) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 12.2).
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