Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive saranno erogati anticipi di quote delle borse di studio nei limiti della disponibilità di fondi.
Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea
magistrale, specialistica la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al
conseguimento, entro il 10 agosto 2007, di un livello minimo di merito di
20
crediti per i corsi organizzati in periodi didattici, quadrimestri, semestri o
moduli, e di 10 crediti per gli altri (ex art. 6, comma 1, del DPCM 9 aprile
2001). Agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento) la seconda rata della borsa di studio
è corrisposta al conseguimento, entro il 10 agosto 2007, di un livello minimo di
merito di 2 annualità.
Per i candidati che si trovano nello status di "Idoneità condizionata
all'iscrizione per il 2006/2007 ex art.1.1 del bando" o in quello di "Idoneità
condizionata alla verifica dei dati di merito" (vedi art. 9.1 lett. a) e c)) è
previsto il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità
della collocazione in graduatoria definitiva che potrebbe notevolmente mutare
con il trasferimento di graduatoria.
Esempio: coloro che risultano vincitori (ovvero assegnatari) nella graduatoria degli anni successivi al primo potrebbero finire con l'essere classificati soltanto idonei in quella degli iscritti ai primi anni, compilata esclusivamente sulla base del reddito. In questa evenienza, dunque, la posizione potrebbe mutare in maniera significativa.
Tuttavia le posizioni degli studenti iscritti ad "ulteriore semestre" saranno rivisitate a cadenza quindicinale e, accertata la situazione di diritto venutasi a determinare, si procederà d'ufficio ad inserire gli interessati nella graduatoria di appartenenza alla luce dei dati reperiti.
Esempio: uno studente che a gennaio risulterà laureato ed iscritto al primo anno di corso di laurea magistrale e specialistica per l'anno accademico 2006/2007 sarà depennato dalle graduatorie degli studenti degli "anni successivi al primo" e la sua posizione diventa definitiva nella graduatoria degli "iscritti al primo anno" e, se vincitore, gli sarà accreditato l'eventuale acconto di cui nel frattempo avranno già fruito i suoi colleghi, senza dover attendere il mese di aprile 2007.
Anche lo status di "Idoneità condizionata alla verifica dei dati di merito" comporta il blocco della corresponsione di ogni acconto attesa la temporaneità della collocazione in graduatoria definitiva che potrebbe notevolmente mutare con la verifica dei dati di merito.
L'importo delle borse di studio può essere prelevato presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale dell'Istituto bancario Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A. presentando, di norma, il libretto universitario valido se disponibile, un documento di riconoscimento e l'avviso di pagamento se pervenuto.
Ogni comunicazione relativa all'argomento sarà pubblicata sul sito dell'Azienda e data all'interessato via e-mail o SMS, se possibile.
Gli studenti iscritti al "primo anno" di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea specialistica che non avranno conseguito almeno 20 crediti (n. 2 annualità - 4 semestri per studenti del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria - Vecchio Ordinamento) entro il 30 novembre 2007, sono tenuti al rimborso della quota di borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto.
Nella fattispecie di cui sopra, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro un anno a far data dal mese di dicembre 2007 e senza alcuna comunicazione da parte dell'Azienda. La restituzione deve avvenire mediante versamento o bonifico sul conto corrente bancario SanPaolo Banco di Napoli n. c/c 100000046200 Abi 01010 Cab 03507 Cin R, intestato ad "A.DI.S.U. Suor Orsola Benincasa" indicando nella causale la dicitura "Restituzione quote B.S. 2006/2007". In caso di inadempienza, alla fine del mese di gennaio 2009 saranno attivate le procedure legali per il recupero forzoso.
Tale clausola non si applica nel caso di studenti in condizioni di handicap con invalidità non inferiore al 66%.
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