A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

Bando di concorso per l'attribuzione di Borse di Studio - a.a. 2009/2010

ART. 3 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

3.1 - Importo della borsa di studio in relazione al reddito

L'ammontare della borsa è fissato in:

  • € 1.800,00 (milleottocento/00) + un pasto giornaliero gratuito per studente "in sede";
  • € 2.600,00 (duemilaseicento/00) per studente "pendolare";
  • € 4.700,00 (quattromilasettecento/00) per studente "fuori sede".

L'importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fissato in € 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene ridotto nel modo seguente:

 
ISEE
Minore o uguale a:
IMPORTO DELLA BORSA IN EURO
STUDENTE
"FUORI SEDE"
Importo complessivo
STUDENTE
"PENDOLARE"
Importo complessivo
STUDENTE
"IN SEDE"
Importo complessivo
2/3 della soglia (*) € 9.700,00 € 4.700,00 € 2.600,00 € 1.800,00
7/9 della soglia (*) € 11.300,00 € 4.450,00 € 2.420,00 € 1.620,00
8/9 della soglia (*) € 12.900,00 € 4.200,00 € 2.240,00 € 1.440,00
Reddito soglia (*) € 14.500,00 € 3.950,00 € 2.060,00 € 1.260,00

(*) arrotondamento alle centinaia

3.2 - Incrementi e riduzioni

L'importo della borsa può essere:
a) incrementato del 100%, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio abbia una situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% e rientri in una delle categorie di cui alle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
b) incrementato del 50%, nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e di laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici. La verifica sarà fatta d'ufficio, a cadenza quindicinale, fino alla chiusura della sessione straordinaria dell'a.a. 2009/2010;
c) ridotto del 50% nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'"ulteriore semestre" (artt. 6.3 e 10.4);
d) ridotto, in relazione al livello di reddito di cui al precedente art. 3.1;
e) ridotto d'ufficio, delle somme eventualmente dovute all'Azienda a qualsiasi titolo.

Al momento del pagamento del saldo della quota di borsa di studio sarà operato il conguaglio tra quanto gli interessati hanno corrisposto per il servizio ristorazione e/o per il servizio alloggio e quanto in realtà devono corrispondere in virtù della posizione conseguita nel concorso.

I benefici di cui sopra ed altri ancora competono agli assegnatari della borsa di studio (per assegnatari si intendono coloro i quali risulteranno idonei con posizione in graduatoria che rientra nel numero delle borse assegnate dal "riparto"). Anche per gli idonei che non conseguiranno materialmente l'importo della borsa di studio sono, comunque, previsti dei benefici. Per un approfondimento consultare l'art. 12.

 

 

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