A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

Bando di concorso per l'attribuzione di Borse di Studio - a.a. 2009/2010

ART. 4 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2008 - RILASCIO E CRITERI

Il possesso del requisito del reddito, così come individuato dal successivo art. 5, deve essere documentato attraverso l'attestazione ISEE, rilasciata dai competenti Uffici dietro esibizione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge con le conseguenze connesse nel caso fosse mendace o non veritiera.

La suddetta DSU, necessaria per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve riportare necessariamente l'indicazione (barrando la casella corrispondente) che la prestazione che si intende richiedere è: "Prestazioni del diritto allo studio universitario" (vedi appendice n. 3).

Maggiori e più dettagliate informazioni sul sito:
www.inps.it/Servizi/ISEE/Informazioni/html/GuidaCompilazioneDSU.htm

A pena di esclusione dal Concorso:

a) l'attestazione ISEE deve essere richiesta in tempo utile perché i dati siano prelevabili in automatico dal sistema negli archivi INPS per il 15 ottobre 2009. Si ricorda che i CAF e gli altri Uffici deputati a ricevere la richiesta d'attestazione ISEE hanno, per legge, 10 gg. di tempo per inviare i dati agli archivi INPS. Per tali motivi si suggerisce di richiederne il rilascio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Bando, per poter eventualmente apportare le dovute modifiche, se necessarie. Le modifiche o integrazioni dell'attestazione ISEE vanno fatte sempre e soltanto presso gli uffici competenti al rilascio.

b) il rilascio dell'attestazione ISEE deve esser richiesto da tutti i candidati, anche se il loro reddito non è mutato rispetto all'anno 2007 e se ne hanno già fatto richiesta per lo scorso anno per una qualsiasi altra esigenza;

c) l'attestazione deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2008 da tutti i componenti il nucleo familiare del candidato; il riferimento al reddito di anni diversi dal 2008 o l'assenza dell'anno di riferimento, sia pure per uno solo dei componenti, è motivo di esclusione dal concorso. Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2008, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale (100 per cento). La riduzione nella misura del 50 per cento, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001, viene effettuata in automatico dall'Azienda. I redditi prodotti dai germani vanno documentati a richiesta dell'Azienda, in mancanza la riduzione di cui sopra non sarà applicata;

d) la DSU e l'attestazione ISEE devono essere compilate senza errore alcuno, in particolare per quanto attiene ai dati anagrafici dei soggetti presenti in tali documenti, ai loro Codici Fiscali e ai redditi prodotti. La DSU costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge, si è quindi perseguibili, se si rilascia dichiarazione non veritiera;

e) la scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il "nucleo familiare d'origine". Il valore di detta scala potrà essere incrementato secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 2 del d. lgs. 109/1998 e s.m.i.. Le maggiorazioni vanno documentate a richiesta dell'Azienda, a pena eliminazione dal calcolo della scala di equivalenza del valore delle maggiorazioni stesse.
Ai fini del concorso e della valutazione del reddito, per "nucleo familiare di origine" si intende il nucleo familiare che comprende, oltre al candidato e ad eventuali altri soggetti, entrambi i genitori del candidato stesso, anche se il candidato non convive con i genitori o se è figlio di genitori non legalmente separati o divorziati.

f) il candidato, nel caso previsto dal successivo art. 5.2, è obbligato a chiedere il rilascio dell'attestazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che così recita: "In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente". Gli Uffici preposti al rilascio (CAF, Comune o altri) sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.

 

 

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