Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero non potrà superare il limite di € 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00).
Ai sensi del d. lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00).
Ai fini della valutazione dei limiti ISEE e ISPE si precisa che i redditi economico-patrimoniali dei fratelli e delle sorelle del candidato vengono conteggiati dall'Azienda nella misura del 50%, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001 (vedi art. 4 sub c).
Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5.3.
In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.2 e 5.2.1.
Per poter inserire in graduatoria coloro che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2008, ovvero abbiano un Indicatore Situazione Reddituale (ISR) nullo, è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi, a prescindere se tali introiti siano stati o meno denunziati al fisco. Ciò premesso, il candidato deve, a pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati devono essere quelli di tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE ed il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari.
Come già chiarito nel precedente art. 4 punto f), in questo caso, gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.
Esempio: Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2008 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2008 del soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.
Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito,
nell'anno d'imposta 2008, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF
(rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per
morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le
indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai
ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive
dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito
dalla norma, pensioni, indennità, assegni sociali), il candidato, pena
l'esclusione dal concorso, dovrà:
a) richiedere comunque il rilascio
dell'attestazione ISEE per l'anno 2008, sebbene a valore zero;
b) documentare
le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.2,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.,
i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di
origine, così come individuato dal precedente art. 4 sub e, possono essere
considerati "autonomi" se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) aver
lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) occupare un
alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;
c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno
due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00
(euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una
persona;
d) il reddito, proprio e/o del coniuge, sia stato fiscalmente
dichiarato.
In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2008 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato.
In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.
La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.
Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.3, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
I candidati che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivano, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 4 sub e), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrino nella fattispecie di cui al precedente art. 5.3 (candidato "autonomo") devono, a pena di esclusione dal concorso, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2008 dai propri genitori sommati ai redditi prodotti dal candidato stesso nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.
In caso di separazione o divorzio, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, a pena di esclusione dal concorso e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2008 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.
In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).
Nel caso sussista un provvedimento con cui il competente Tribunale dispone la decadenza di uno o entrambi i genitori dalla potestà sui figli con l'affidamento a terzi degli stessi, il candidato deve, a pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato.
Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.4, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2008/09, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.
Al candidato orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di "autonomo" comporta (vedi precedente art. 5.3), e la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2008, a qualsiasi titolo.
In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, pena l'esclusione dal concorso, a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.
I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori devono documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.5, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2008/09, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.
I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare e documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.
Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2008/09, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.
I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2008 da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona.
In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.
In caso di separazione legale o divorzio, invece, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.2 e 5.2.1 sopra richiamati.
In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.
Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.7, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2008/09, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.
I candidati che rivestono lo status di "religioso in comunità" e che non siano "autonomi" nel senso di cui al precedente art. 5.3, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.
La condizione soprindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.8, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
Il candidato che abbia già documentato di trovarsi nella suddetta situazione al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2008/09, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.
Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale
tutti i componenti hanno fatto voto di povertà dovrà, pena l'esclusione dal
concorso:
a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per
l'anno 2008, sebbene a valore zero;
b) documentare le condizioni soprindicate
nei modi e termini di cui al successivo art. 15.8, improrogabilmente entro le
ore 12,00 del 25 settembre 2009.
Per detti candidati la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all'art. 5 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.
Lo status di "rifugiato politico" o "apolide" deve essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.9, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 10 novembre 2009. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
Il candidato che abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2008/09, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.
In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi, salvo a provvedere successivamente ad esibire la documentazione indicata nell'art. 15.10 del presente bando.
La norma di cui al precedente art. 5.11 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU di cui al successivo art. 15.11, che riporta anche il tipo di documentazione da esibire a comprova dell'autocertificazione.
© 2006/12 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
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