Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, il candidato deve essere in possesso anche del requisito del merito, così come esplicitato nei seguenti articoli.
Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti "corsi di studio":
1. Corsi di "tipo
A":
a) corsi di laurea;
b) corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza;
c) Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.
Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2009/2010 a questo tipo di corsi per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
2. Corsi di "tipo B":
a) corsi di laurea magistrale.
Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2009/2010 a questo tipo di corsi per "anno
di prima immatricolazione" si intende, invece, l'anno accademico in cui ci si è
immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un
qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
3. Corsi di "tipo C":
a) Scuola di specializzazione in beni archeologici,
Scuola di specializzazione in beni storico artistici, corsi di dottorato di
ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n.
224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998).
In questo caso, per "anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta rispettivamente ad uno dei suddetti corsi, presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
Per l'accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito in appresso indicati.
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti per la prima
volta:
a) al primo anno di un corso di "tipo A" (vedi art. 6.1);
b) al
primo anno di un corso di laurea magistrale, dopo aver ottenuto il
riconoscimento di almeno n. 150 crediti;
c) al primo anno di Scuola di
specializzazione in beni archeologici, Scuola di specializzazione in beni
storico artistici, o di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di
studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs.
n. 210/1998.
Per l'accesso al concorso i candidati di cui alle lettere da a) a c) l'inserimento in graduatoria e la posizione all'interno della stessa sono determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti.
Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di "tipo A" e di "tipo B", il mantenimento della condizione di "idoneo" è subordinato al conseguimento di n. 20 crediti (n. 2 annualità - 4 semestri per gli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria) entro il 30 novembre 2010. Per quanto attiene gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, il numero di crediti validi al 30 novembre 2010 deve essere relativo alla annualità corrente e non ricomprendere quindi recuperi a valere sul percorso di studi triennale. La condizione di "idoneità" sopra richiamata abilita lo studente a trattenere l'anticipo conseguito e all'esonero delle tasse universitarie e regionali che otterrà in restituzione nei modi e termini indicati al successivo art. 17. Il numero dei crediti sarà verificato in automatico senza alcuna richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso. Le modalità di corresponsione della borsa di studio per idonei assegnatari iscritti al "primo anno" sono regolamentate dal successivo art. 14 relativo all'anticipo e al saldo delle borse stesse.
Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di un corso di laurea, di laurea magistrale in Giurisprudenza o di laurea magistrale; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2009/2010:
A decorrere dall'anno di prima immatricolazione ed entro il 10 agosto 2009, i candidati devono inoltre aver conseguito, un numero di crediti formativi, compresi quelli delle cosiddette "attività elettive" o delle "attività di tirocinio" o, ancora, delle "attività formative" a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:
- se iscritti ai corsi di laurea:
a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento
di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi,
se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
c) n. 135 crediti se iscritti all'"ulteriore semestre".
- se iscritti ai
corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza:
a) n. 25 crediti, nonché il
soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto
dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se
iscritti al terzo anno;
c) n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
d)
n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
e) n. 55 crediti in più rispetto
al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'"ulteriore
semestre".
- se iscritti ai corsi di laurea magistrale:
a) n. 30 crediti
se iscritti al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti all'"ulteriore
semestre".
Ai suddetti crediti vanno aggiunti gli eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto ai 180 necessari per il completamento del corso triennale.
Detti maggiori crediti, conseguiti in eccesso nel precedente corso di studio, saranno considerati solo ai fini della collocazione in graduatoria, fermo restando che la votazione media viene calcolata con riferimento ai suddetti n. 30 o ai n. 80 crediti.
I crediti conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di mobilità internazionale, sono validi ai fini del calcolo del merito se superati e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2009.
Sono esclusi dal concorso i candidati già in possesso di un titolo universitario, sia del cd. "Nuovo Ordinamento" sia del cd. "Vecchio Ordinamento", che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2009/10.
Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; la durata di concessione del beneficio è pari alla durata legale del corso di studi frequentato più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1). Essi devono aver superato al 10 agosto 2009 a far data dalla prima immatricolazione il numero di annualità di seguito indicato:
Sono escluse dal conteggio le prove di conoscenza e di idoneità (lingua, informatica, etc.). Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non viene espresso con voto in trentesimi. Esempio: se la prova si conclude con un "esame superato" senza l'indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio: 28/30) essa non è considerata "annualità" utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito.
Sono altresì escluse dal conteggio le anticipazioni (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l'a.a. 2009/10).
Le annualità conseguite all'interno del progetto Erasmus o altri progetti di mobilità internazionale sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2009.
Gli iscritti alla Scuola di specializzazione in beni archeologici, Scuola di specializzazione in beni storico artistici, di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
Per i candidati che in anni accademici precedenti hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di "tipo A" (art. 6.1) ad un altro un corso dello stesso "tipo A", il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario ed il numero dei crediti dovuti (indicati rispettivamente con NCT e NCD nella formula per il calcolo dell'indice di merito IM nell'art. 9) è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e il numero di crediti maturati al 10 agosto 2009 (NC nella formula per il calcolo dell'indice di merito IM nell'art. 9) è comprensivo dei crediti relativi ad esami convalidati e che siano stati conseguiti eventualmente nella pregressa carriera universitaria.
N.B. Nel caso l'esame fosse composto da più moduli, per "esame convalidato" si intende il superamento di tutti i moduli facenti parte dello stesso esame.
Il calcolo dell'indice di merito segue le modalità di cui sopra anche
nell'ipotesi di studenti che:
a) hanno effettuato un passaggio da un corso di
studi di "tipo B" (art. 6.1) ad un altro dello stesso "tipo B";
b) nel corso
della loro carriera hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo;
c) nel
corso della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi e gli
siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera
universitaria;
d) avendo conseguito la laurea, si iscrivono ad un corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza beneficiando di abbreviazione di corso.
Nel caso di candidati rinunciatari o decaduti ai quali non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (NCT) e il numero dei crediti dovuti (NCD), è quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.
I candidati che in passato abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi appartenenti ad atenei diversi dal "Suor Orsola Benincasa" devono documentare tale situazione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.15, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009 a meno che non abbiano già documentato all'Adisu tale situazione nei precedenti concorsi. Se non viene prodotta tale documentazione, l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti, nel senso che, per il conteggio dei crediti previsti (NCT) e dei crediti dovuti (NCD), si terrà conto dell'anno di prima immatricolazione assoluta.
In ogni caso gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi (convalida passaggio, rinuncia o decadenza, trasferimento o abbreviazione di corso) degli studenti di cui sopra devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari, a pena esclusione dal concorso, entro il 5 novembre 2009.
Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando.
I candidati che per l'anno accademico 2009/2010 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Di seguito alcuni esempi delle diverse situazioni che possono verificarsi.
Esempio 1: Uno studente che si è iscritto nell' a.a. 2008/2009 al 1° anno di Scienze dell'Educazione e che per l'a.a. 2009/2010 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di Scienze della Comunicazione, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di quattro semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;
Esempio 2: Uno studente che dopo aver effettuato una rinuncia ad un corso di laurea consegue, comunque, successivamente il titolo e si iscrive per l'a.a. 2009/2010 al 1° anno di un corso di laurea magistrale può partecipare al concorso per tutti i quattro semestri di durata di tale corso più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;
Esempio 3: Uno studente che si è iscritto nell'a.a. 2008/2009 al 1° anno di laurea magistrale e che per l'a.a. 2009/2010 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di laurea magistrale di altro corso, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di due semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti.
Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del DPCM 9 aprile 2001 i candidati che siano iscritti per l'anno accademico 2009/2010 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale non sono ammessi al concorso.
Il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della
carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente
sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto
periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di
corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, ecc.) e in ciascuno dei
seguenti casi:
a) lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per
almeno due anni accademici;
b) anno di svolgimento del servizio militare di
leva o del servizio civile;
c) un anno per la nascita di ogni figlio, nel
caso di studentesse;
d) infermità gravi e prolungate del candidato,
debitamente certificate.
Per questi candidati l'anno di prima immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, viene incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano.
Le situazioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.12, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 25 settembre 2009. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
Il candidato che abbia già documentato la condizione di cui sopra al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor Orsola Benincasa" per l'a.a. 2008/09, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.
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