Il presente articolo regolamenta la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alle leggi n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 o che siano invalidi in misura non inferiore al 66%.
Detta situazione non va documentata, come prevede il successivo art. 15.13, se il candidato lo abbia già fatto a partire dall'anno accademico 2006/2007 ed a meno che, dopo tale data, non siano intervenuti cambiamenti che modificano detta situazione al punto che il candidato non ha più diritto ai benefici previsti nei casi cui al precedente comma. In tale ipotesi il candidato ha l'obbligo di segnalare la circostanza agli uffici dell'Adisu nei modi e tempi previsti dal successivo art. 15.13.
I candidati in situazione di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per l'accesso al concorso devono possedere i requisiti di merito in appresso indicati.
Quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2009/2010:
I candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% devono maturare, entro il 10 agosto 2009, un numero di crediti formativi determinato con riduzione pari al 40% rispetto al numero indicato al precedente art. 6.3.
Per i candidati in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% che risulteranno vincitori del concorso (coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) è prevista l'assegnazione di una quota aggiuntiva pari al 100% di quella base spettante ai sensi del precedente art. 3.2 sub a.
Non si applicano agli studenti in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66% le condizioni regolamentate dai successivi artt. 10.1 comma 3 lettera a), 14 e 14.2.
Per i candidati iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria attivato prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1). In quanto ad annualità, detti candidati devono aver superato, entro il 10 agosto 2009, rispetto al piano di studi statutario:
Sono escluse dal conteggio le prove di conoscenza e di idoneità (lingua, informatica, etc.). Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non viene espresso con voto in trentesimi.
Esempio: se la prova si conclude con un "esame superato" senza l'indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio: 28/30) essa non è considerata "annualità" utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito.
Sono altresì escluse dal conteggio le anticipazioni (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l'a.a. 2009/10).
Le annualità conseguite all'interno del progetto Erasmus o altri progetti di mobilità internazionale sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2009.
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