A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

Bando di concorso per l'attribuzione di Borse di Studio - a.a. 2009/2010

ART. 13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E COSTO DEI SERVIZI

Allo studente idoneo assegnatario o non assegnatario competono, a seconda dei casi, i servizi di seguito indicati.

13.1 - Servizio alloggio e relativi costi

Il vincitore di borsa di studio fruisce di posto-alloggio, nei limiti della disponibilità, ai seguenti costi:

  • € 1.800,00 (milleottocento/00) annui o frazioni mensili per posti corrispondenti allo standard ottimale offerto (es. stanza singola con servizi a distanza adeguata dalla sede universitaria);
  • € 1.200,00 (milleduecento/00) annui o frazioni mensili per posti non rientranti nello standard ottimale offerto (es. stanza a due posti o senza servizi in camera, ecc.).

Le camere o i posti letto saranno assegnati in via prioritaria agli studenti degli anni successivi al primo che, essendo risultati idonei, ne risultino già assegnatari per l'a.a. 2008/09. Per questi ultimi, se idonei non assegnatari, il servizio alloggio è gratuito.

Gli alloggi residui saranno assegnati dando precedenza agli studenti del primo anno. Nel procedere all'assegnazione, effettuata sulla base della posizione in graduatoria, si privilegerà la maggiore distanza dalla Facoltà di appartenenza.

L'ammissione al servizio alloggio per gli idonei non assegnatari è possibile nei limiti delle disponibilità registrate dopo l'assegnazione dei posti-letto ai vincitori.

Lo studente dovrà dare riscontro entro 7 (sette) giorni alla comunicazione dell'assegnazione del posto alloggio, a pena di decadenza dal diritto di fruirne.

L'ammissione di studenti abitualmente residenti in Comuni della Campania distanti a meno di km. 30 dalla sede universitaria (con esclusione dei residenti nelle isole), ma pur sempre in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti per l'ammissione al presente concorso:
a) è subordinata all'esaurimento delle assegnazioni ai vincitori del concorso con residenza abituale posta a distanza superiore ai km. 30 (trenta) soprindicati;
b) non conferisce loro lo status di "fuori sede";
c) non è consentita a coloro che risiedono nei comuni confinanti con quello della sede universitaria, salvo eventuali eccezioni da valutare caso per caso.

L'ammissione alle residenze è, comunque, subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del beneficio e delle norme regolamentari vigenti all'interno della struttura. La contravvenzione alle norme regolamentari può comportare anche l'espulsione dalla residenza.

Il costo del servizio per gli eventuali ospiti ammessi in via temporanea nelle residenze è pari a quello corrisposto dagli ospiti vincitori del concorso.

Le residenze resteranno chiuse nei periodi di interruzione dell'attività didattica durante i quali lo studente dovrà lasciare la stanza libera anche dagli effetti personali. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del posto-letto se l'utilizzazione del servizio da parte dell'ospite non risulterà rispondente alle esigenze di frequenza del corso di studi.

Il costo del servizio alloggio dovrà essere versato mensilmente dagli studenti del primo anno secondo le istruzioni che saranno a suo tempo indicate; ai "fuori sede" assegnatari, iscritti ad anni successivi al primo, l'importo del servizio verrà detratto dalla quota di borsa di studio in sede di conguaglio. L'ammissione nelle residenze degli studenti in situazione di handicap motorio con invalidità pari al 100%, prescinde da ogni collocazione in graduatoria e dalla distanza in chilometri dal luogo di residenza ma non comporta automaticamente l'attribuzione dello status di "fuori sede".

13.2 - Servizio ristorazione e relativi costi - Rimborsi dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive

Gli studenti idonei assegnatari e non assegnatari possono godere, nei limiti delle norme del presente bando, del servizio ristorazione che viene garantito a mezzo di esercizi pubblici convenzionati, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Per gli studenti del primo anno idonei ma non assegnatari, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima, pari a € 2,00 per un pasto tradizionale completo e a € 1,50 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei ma non assegnatari, in sede, fuori sede o pendolari che siano, il servizio è del tutto gratuito.

Per tutti gli studenti assegnatari di borsa di studio, sia che siano iscritti al primo anno sia che siano iscritti ad anni successivi al primo, il servizio è gratuito se studenti "in sede" ed è a pagamento, alla tariffa minima sopra indicata, se "pendolari" o "fuori sede".

I candidati sono tenuti a corrispondere la tariffa massima - pari a € 3,00 per un pasto tradizionale completo e a € 2,50 per un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva se iscritti agli anni successivi al primo e ai corsi di "tipo C". Se iscritti ai primi anni dei corsi di tipo "A" e "B", tale obbligo vige fino alla pubblicazione della graduatoria riassestata. Coloro tra i tipi di candidati soprindicati che a conclusione del concorso risulteranno definitivamente idonei riceveranno, al momento dell'operazione di rimborso della tassa regionale (art. 17), il rimborso della differenza tra quanto da loro anticipato dalla data di partecipazione al concorso e quanto effettivamente da loro dovuto.

Gli studenti che saranno collocati nelle graduatorie in una delle condizioni di "Idoneità condizionata" di cui al precedente art. 10.1. comma 3 lett. a) e lett. c) corrisponderanno la tariffa massima per l'accesso al servizio ristorazione fino al momento della rimozione della suddetta condizione.

13.3 - Contributi per mobilità internazionale

Il contributo integrativo per la partecipazione a progetti di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da accordi bilaterali non comunitari, sarà concesso ai vincitori della borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per l'importo unitario di € 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di 10 mesi.

La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

All'importo suddetto va sommato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, pari a € 100,00 (cento/00) per i paesi europei ed a € 500,00 (cinquecento/00) per i paesi extraeuropei, e detratta la somma corrispondente alla borsa attribuita dall'Università a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario.

Il candidato avente diritto al contributo deve produrre, nei modi e termini fissati dal successivo art. 15.14, la documentazione correlata a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.

 

 

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