A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

Bando di concorso per l'attribuzione di Borse di Studio - a.a. 2009/2010

ART. 16 - CONTROLLI. EVENTUALI SANZIONI

La tecnologia informatica di cui l'Azienda è provvista, le convenzioni attivate con l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze (SIATEL), l'Agenzia del Demanio e gli archivi INPS offrono la possibilità di verificare compiutamente e con incroci adeguati le condizioni economico-patrimoniali dei candidati e di ogni singolo appartenente al loro nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione unica rilasciata per ottenere l'attestazione ISEE.

La consultazione del SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) consente anche di verificare se un membro del nucleo familiare ha percepito somme per aver espletato lavori temporanei a favore di soggetti terzi che a diverso titolo ne abbiano fatto espressa denuncia anche se all'insaputa degli stessi interessati.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Azienda si avvarrà dei dati presenti negli archivi delle Istituzioni universitarie, delle Agenzie delle Entrate e dell'INPS, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

Le conseguenze, in caso di autocertificazione falsa o mendace, sono quelle previste dall'art. 76, DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'art. 23 della Legge n. 390/1991.

L'Adisu è tenuta a segnalare all'Autorità Giudiziaria le autocertificazioni mendaci o non veritiere, affinché questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:

  • falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
  • falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.);
  • truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.);
  • frode informatica (art. 640-ter c.p.).

L'Adisu, per effetto dell'art. 23 l.n. 390 cit., dovrà:

  • richiedere il pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, attivando procedure di recupero forzoso, se necessario;
  • escludere l'interessato da ogni successiva possibile partecipazione a propri concorsi, per tutta la durata del corso di studi (art. 18 sub n).

In ogni caso gli elenchi degli assegnatari e degli idonei saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per il luogo di residenza dei singoli interessati, così come imposto dall'art. 23 della legge 390/1991.

 

 

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