A seconda del luogo in cui risiede, il candidato è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede". Ai fini del presente articolo per sede del corso si intende il comune in cui si tiene il corso per l'intero anno accademico e non soltanto alcune lezioni.
È definito "in sede" il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti. I candidati iscritti a corsi a distanza sono considerati in sede.
Il candidato è considerato "pendolare" se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.
Il candidato è considerato "fuori sede" al verificarsi congiunto
delle tre seguenti condizioni:
a) alloggio "a titolo oneroso"
nel Comune sede del corso o in località con esso confinante;
b) frequenza di
un corso di studi tenuto ad oltre 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio
Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in
una delle isole del Golfo di Napoli;
c) domicilio, di cui al punto a), eletto per
almeno 10 mesi nell'anno accademico 2010/2011.
Le condizioni soprindicate
devono essere documentate, improrogabilmente e a pena di decadenza, entro
le ore 12.00 del 10 novembre 2010, nei modi e termini di cui al
successivo art. 15.1.
In mancanza, l'opzione manifestata dal candidato nel
modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decade
dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori
sede" (art. 19 sub h), assumendo lo status di "pendolare".
Sono
ritenuti "fuori sede" gli studenti stranieri e gli ospiti delle residenze
universitarie dell'Azienda, nei limiti e termini successivamente indicati (v.
artt. 2.3.1 e 2.3.2).
Lo studente straniero è considerato "fuori sede" indipendentemente dalla propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non sia stabilmente residente sul territorio italiano. In tale ipotesi, la residenza del candidato segue le norme cui soggiacciono gli studenti di cittadinanza italiana.
Gli studenti che al momento della pubblicazione del bando di concorso
alloggiano nelle residenze universitarie sono considerati "fuori sede" se
già riconosciuti tali per l'a.a. 2009/10 e se nell'a.a. 2010/11, risultando
idonei al concorso, ne rimarranno ospiti per un periodo complessivo di 10 mesi.
Ove costoro lasciassero anzitempo la residenza, per mantenere lo status di "fuori
sede" dovranno dimostrare, secondo i criteri di cui al successivo art. 15.1,
di aver preso alloggio all'esterno a titolo oneroso per il tempo necessario a
completare il periodo di 10 mesi.
Viceversa, per il vincitore di borsa di
studio che è ammesso nella residenza nel corso dell'anno, il periodo di 10 mesi
si completa sommando il tempo trascorso all'esterno in alloggio a titolo
oneroso, da documentare secondo quanto disposto dal successivo art. 15.1, e i
mesi di permanenza nella residenza. In ogni caso, il mancato completamento del
periodo di 10 mesi comporta che il candidato perde lo status di "fuori sede"
assumendo quello di "pendolare" e, per il periodo di fruizione del
posto-letto, dovrà corrispondere in fase di conguaglio il costo del servizio
così come meglio precisato nel successivo art. 13.1.
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