A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

Bando di concorso per l'attribuzione di Borse di Studio - a.a. 2010/2011

ART. 5 - REQUISITI DI REDDITO

Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero non potrà superare il limite di € 14.500,00.
Ai sensi del d. lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di € 25.500,00.
Ai fini della valutazione dei limiti ISEE e ISPE si precisa che i redditi economico-patrimoniali dei fratelli e delle sorelle del candidato vengono conteggiati dall'Azienda nella misura del 50%, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001 (vedi art. 4 sub c).

5.1 - Nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5.3. In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.2 e 5.2.1.

5.2 - Candidati il cui nucleo familiare nel 2009 non ha prodotto redditi

Per poter inserire in graduatoria coloro che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2009, ovvero abbiano un Indicatore Situazione Reddituale (ISR) nullo, è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi. Ciò premesso, il candidato deve, a pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati devono essere quelli di tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE ed il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari. Come già chiarito nel precedente art. 4 punto f), in questo caso, gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.

Esempio: Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2009 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2009 del soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.

5.2.1 - Candidati il cui nucleo familiare nel 2009 ha usufruito di redditi e rendite esenti IRPEF (pensioni, indennità, etc.)

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2009, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma, assegni sociali), il candidato, pena l'esclusione dal concorso, dovrà:
a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2009, sebbene a valore zero;
b) documentare le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.2, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010.

5.3 - Candidati "autonomi" dal nucleo familiare di origine

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, così come individuato dal precedente art. 4 sub e, sono considerati "autonomi" se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;
c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
d) il reddito, proprio e/o del coniuge, sia stato fiscalmente dichiarato.
In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2009 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato. In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1. La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera.
Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.3, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

5.4 - Candidati inseriti in nuclei familiari diversi da quello di origine

I candidati che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivano, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 4 sub e), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrino nella fattispecie di cui al precedente art. 5.3 (candidato "autonomo") devono, a pena di esclusione dal concorso, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita ai redditi prodotti nell'anno 2009 dai propri genitori sommati ai redditi prodotti dal candidato stesso nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.

5.5 - Candidati figli di genitori separati o divorziati e casi di abbandono/affidamento a terzi

In caso di separazione o divorzio, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, a pena di esclusione dal concorso e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2009 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.
In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).
Nel caso sussista un provvedimento con cui il competente Tribunale dispone la decadenza di uno o entrambi i genitori dalla potestà sui figli con l'affidamento a terzi degli stessi, il candidato deve, a pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato.
Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.4, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

5.6 - Candidati orfani di uno o di entrambi i genitori

Al candidato orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di "autonomo" comporta (vedi precedente art. 5.3), e la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2009, a qualsiasi titolo. In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi, pena l'esclusione dal concorso, a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.
I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori devono documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.5, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

5.7 - Candidati figli di genitori single

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare e documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti. In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.

5.8 - Candidati coniugati, separati o divorziati

I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2009 da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona. In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.
In caso di separazione legale o divorzio, invece, il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.2 e 5.2.1 sopra richiamati.
In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.
Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.7, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

5.9 - Candidati con status di religioso in comunità

I candidati che rivestono lo status di "religioso in comunità" e che non siano "autonomi" nel senso di cui al precedente art. 5.3, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.
La condizione soprindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.8, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà dovrà, pena l'esclusione dal concorso:
a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2009, sebbene a valore zero;
b) documentare le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.8, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010.

5.10 - Candidati con status di rifugiato politico o apolide

Per detti candidati la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali segue i criteri di cui all'art. 5 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in Italia, se esistenti.
Lo status di "rifugiato politico" o "apolide" deve essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.9, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 10 novembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.

5.11 - Candidati con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e non UE

In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi, salvo a provvedere ad esibire la documentazione di cui al successivo art. 15.10.

5.12 - Candidati con cittadinanza di Paese BISU

La norma di cui al precedente art. 5.11 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU (Basso Indicatore di Sviluppo Umano) di cui al successivo art. 15.11, che riporta anche il tipo di documentazione da esibire a comprova dell'autocertificazione.

 

 

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