Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, l'Indicatore della
situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con
l'indicatore della situazione economica all'estero non potrà superare il limite
di € 14.500,00.
Ai sensi del d. lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono
comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della
situazione patrimoniale equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite
di € 25.500,00.
Ai fini della valutazione dei limiti ISEE e ISPE si precisa
che i redditi economico-patrimoniali dei fratelli e delle sorelle del candidato
vengono conteggiati dall'Azienda nella misura del 50%, come previsto dall'art.
5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001 (vedi art. 4 sub c).
Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5.3. In caso di redditi del nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.2 e 5.2.1.
Per poter inserire in graduatoria coloro che ritengono di non aver prodotto alcun reddito nel 2009, ovvero abbiano un Indicatore Situazione Reddituale (ISR) nullo, è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi. Ciò premesso, il candidato deve, a pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale vanno riportati tutti i componenti del proprio nucleo familiare che non avrebbero acquisito alcun reddito, e tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare. Ovviamente, i redditi calcolati devono essere quelli di tutti i soggetti presenti nell'attestazione ISEE ed il calcolo del parametro della scala di equivalenza terrà conto del numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari. Come già chiarito nel precedente art. 4 punto f), in questo caso, gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.
Esempio: Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2009 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2009 del soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.
Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito,
nell'anno d'imposta 2009, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF
(rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per
morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate
ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le
indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e
agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali,
compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo
complessivo non superiore a quanto stabilito dalla norma, assegni sociali), il
candidato, pena l'esclusione dal concorso, dovrà:
a) richiedere comunque il
rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2009, sebbene a valore zero;
b)
documentare le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo
art. 15.2, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.,
i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di
origine, così come individuato dal precedente art. 4 sub e, sono considerati
"autonomi" se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) aver lasciato il
nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) occupare un
alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti detto nucleo familiare;
c) aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato da almeno
due anni antecedenti la partecipazione al concorso e non inferiori a € 6.500,00
(euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una
persona;
d) il reddito, proprio e/o del coniuge, sia stato fiscalmente
dichiarato.
In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il
candidato non può essere considerato autonomo e sia l'attestazione ISEE che la
dichiarazione resa nel modulo/domanda devono riferirsi ai redditi prodotti
nell'anno d'imposta 2009 dai componenti il nucleo familiare di origine, da
sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato. In caso di redditi del
nucleo familiare di origine pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto
stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1. La presente norma non è applicabile
agli studenti con cittadinanza straniera.
Le condizioni soprindicate devono
essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.3,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza
l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a
tutti gli effetti.
I candidati che, a prescindere dai motivi che abbiano determinato tale scelta, convivano, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 4 sub e), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrino nella fattispecie di cui al precedente art. 5.3 (candidato "autonomo") devono, a pena di esclusione dal concorso, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita ai redditi prodotti nell'anno 2009 dai propri genitori sommati ai redditi prodotti dal candidato stesso nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di questi ultimi.
In caso di separazione o divorzio, il candidato che fa parte di un nucleo
familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di
mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE,
a pena di esclusione dal concorso e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9
aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2009 da tutti i componenti
il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con
quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.
In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento
del giudice, come nel caso della separazione di fatto, se i genitori fanno parte
di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato
con quelli di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di
abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica
autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia
già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti
lo stato di abbandono).
Nel caso sussista un provvedimento con cui il
competente Tribunale dispone la decadenza di uno o entrambi i genitori dalla
potestà sui figli con l'affidamento a terzi degli stessi, il candidato deve, a
pena di esclusione dal concorso, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella
quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti del nucleo
familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato.
Le condizioni
soprindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo
art. 15.4, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In
mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata
nulla a tutti gli effetti.
Al candidato orfano di entrambi i genitori non si applicano le restrizioni
che la condizione di "autonomo" comporta (vedi precedente art. 5.3), e la
valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in
graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto
nell'anno di imposta 2009, a qualsiasi titolo. In caso di redditi pari a zero,
il candidato deve attenersi, pena l'esclusione dal concorso, a quanto stabilito
dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.
I candidati orfani di uno o di entrambi i
genitori devono documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al
successivo art. 15.5, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre
2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà
considerata nulla a tutti gli effetti.
I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare e documentare tale condizione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti. In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e 5.2.1.
I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi
rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2009 da tutti i
componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del
vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge
che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona. In caso di redditi pari a
zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.2 e
5.2.1.
In caso di separazione legale o divorzio, invece, il candidato dovrà
dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i del DPR 917/1986, i
redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto o, in assenza,
dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.2 e 5.2.1 sopra richiamati.
In caso di separazione di fatto, i redditi del candidato e del coniuge vanno
comunque sommati.
Le condizioni soprindicate devono essere documentate, nei
modi e termini di cui al successivo art. 15.7, improrogabilmente entro le ore
12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza l'opzione indicata dal candidato nel
modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti.
I candidati che rivestono lo status di "religioso in comunità" e che non
siano "autonomi" nel senso di cui al precedente art. 5.3, devono richiedere il
rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai
componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così
come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n.
223, rilasciato dal Comune competente per territorio.
La condizione
soprindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo
art. 15.8, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In
mancanza l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata
nulla a tutti gli effetti.
Nel caso in cui il candidato appartenga a comunità
religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto voto di povertà dovrà, pena
l'esclusione dal concorso:
a) richiedere comunque il rilascio
dell'attestazione ISEE per l'anno 2009, sebbene a valore zero;
b) documentare
le condizioni soprindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.8,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010.
Per detti candidati la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali
segue i criteri di cui all'art. 5 limitatamente ai redditi ed al patrimonio in
Italia, se esistenti.
Lo status di "rifugiato politico" o "apolide" deve
essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.9,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 10 novembre 2010. In mancanza l'opzione
indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli
effetti.
In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi, salvo a provvedere ad esibire la documentazione di cui al successivo art. 15.10.
La norma di cui al precedente art. 5.11 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU (Basso Indicatore di Sviluppo Umano) di cui al successivo art. 15.11, che riporta anche il tipo di documentazione da esibire a comprova dell'autocertificazione.
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