Per l'accesso ai benefici di cui al presente bando, il candidato deve essere in possesso anche del requisito del merito, così come esplicitato nei seguenti articoli.
Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo
stesso tipo i seguenti "corsi di studio":
1. Corsi di "tipo A":
a) corsi
di laurea;
b) corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza;
c) Corso di
laurea in Scienze della Formazione Primaria.
Per gli studenti iscritti per l'a.a.
2010/2011 a questo tipo di corsi per "anno di prima immatricolazione" si intende
l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media
superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta presso un
qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
2. Corsi di "tipo B":
a) corsi di laurea magistrale.
Per gli studenti
iscritti per l'a.a. 2010/2011 a questo tipo di corsi per "anno di prima
immatricolazione" si intende, invece, l'anno accademico in cui ci si è
immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un
qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
3. Corsi di "tipo C":
a) Scuola di specializzazione in beni archeologici,
Scuola di specializzazione in beni storico artistici, corsi di dottorato di
ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n.
224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998).
In questo caso, per
"anno di prima immatricolazione" si intende l'anno accademico in cui ci si è
iscritti per la prima volta rispettivamente ad uno dei suddetti corsi, presso un
qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.
Per l'accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito in appresso indicati.
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti per la prima volta:
a) al primo anno di un corso di "tipo A" (vedi art. 6.1);
b) al primo anno di
un corso di laurea magistrale, dopo aver ottenuto il riconoscimento di almeno n.
150 crediti;
c) al primo anno di Scuola di specializzazione in beni
archeologici, Scuola di specializzazione in beni storico artistici, o di
dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M.
30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998.
I
requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le
modalità previste dal successivo art. 14.
La borsa è revocata agli studenti
iscritti al primo anno di un corso di "tipo A" e di "tipo B", i quali, entro il
30 novembre 2011, non abbiano conseguito almeno 20 crediti (n. 2 annualità - 4
semestri per gli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria). Per quanto attiene gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea
magistrale, il numero di crediti validi al 30 novembre 2011 deve essere relativo
alla annualità corrente e non ricomprendere quindi recuperi a valere sul
percorso di studi triennale. La condizione di "idoneità" sopra richiamata
abilita lo studente a trattenere l'anticipo conseguito e all'esonero delle tasse
universitarie e regionali. Il numero dei crediti sarà verificato in automatico
senza alcuna richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso. Le
modalità di corresponsione della borsa di studio per idonei assegnatari iscritti
al "primo anno" sono regolamentate dal successivo art. 14.
Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di un corso di laurea, di laurea magistrale in Giurisprudenza o di laurea magistrale; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2010/2011:
A decorrere dall'anno di prima immatricolazione ed entro il 10 agosto 2010, i candidati devono inoltre aver conseguito, un numero di crediti formativi, compresi quelli delle cosiddette "attività elettive" o delle "attività di tirocinio" o, ancora, delle "attività formative" a scelta dello studente, nella misura di seguito precisata:
- se iscritti ai corsi di laurea:
a) n. 25
crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti
all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
b) n. 80
crediti se iscritti al terzo anno;
c) n. 135 crediti se iscritti
all'"ulteriore semestre".
- se iscritti ai corsi di laurea magistrale in
Giurisprudenza:
a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali
obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti
al secondo anno;
b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
c) n. 135
crediti se iscritti al quarto anno;
d) n. 190 crediti se iscritti al quinto
anno;
e) n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno
di corso, se iscritti all'"ulteriore semestre".
- se iscritti ai corsi di
laurea magistrale:
a) n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
b) n. 80
crediti se iscritti all'"ulteriore semestre".
Ai suddetti crediti vanno aggiunti gli eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto ai 180 necessari per il completamento del corso triennale.
Detti maggiori crediti, conseguiti
in eccesso nel precedente corso di studio, saranno considerati solo ai fini
della collocazione in graduatoria, fermo restando che la votazione media viene
calcolata con riferimento ai suddetti n. 30 o ai n. 80 crediti.
I crediti
conseguiti all'interno del progetto Erasmus, o altri progetti di mobilità
internazionale, sono validi ai fini del calcolo del merito se superati e
regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2010.
Sono esclusi dal concorso i candidati già in possesso di un titolo
universitario, sia del cd. "Nuovo Ordinamento" sia del cd. "Vecchio
Ordinamento", che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a
conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2010/11.
Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; la durata di concessione del beneficio è pari alla durata legale del corso di studi frequentato più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1). Essi devono aver superato al 10 agosto 2010 a far data dalla prima immatricolazione il numero di annualità di seguito indicato:
Sono escluse dal conteggio le prove di conoscenza e di idoneità (lingua, informatica, etc.). Dette prove, infatti, sebbene superate, non fanno conseguire allo studente un voto da far registrare sul libretto ovvero comportano solo un giudizio che non viene espresso con voto in trentesimi. Esempio: se la prova si conclude con un "esame superato" senza l'indicazione di un voto in trentesimi (ad esempio: 28/30) essa non è considerata "annualità" utile ai fini del conteggio delle annualità necessarie per conseguire il requisito di merito. Sono altresì escluse dal conteggio le anticipazioni (esami previsti nel piano di studi ufficiale o in quello personale in anni successivi a quello cui si è iscritti per l'a.a. 2010/11). Le annualità conseguite all'interno del progetto Erasmus o altri progetti di mobilità internazionale sono calcolate a fini del merito se regolarmente convalidate dalla Facoltà di appartenenza entro il 10 agosto 2010.
Gli iscritti alla Scuola di specializzazione in beni archeologici, Scuola di specializzazione in beni storico artistici, di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici delle singole università; quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
Per i candidati che in anni accademici
precedenti hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di "tipo A" (art.
6.1) ad un altro un corso dello stesso "tipo A", il numero di crediti previsti
nel piano di studi statutario ed il numero dei crediti dovuti (indicati
rispettivamente con NCT e NCD nella formula per il calcolo dell'indice di merito
IM nell'art. 9) è quello previsto per il totale di anni di permanenza
all'Università a decorrere dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) e
il numero di crediti maturati al 10 agosto 2010 (NC nella formula per il calcolo
dell'indice di merito IM) è comprensivo dei crediti relativi ad esami
convalidati e che siano stati conseguiti nella pregressa carriera universitaria.
(N.B. Nel caso l'esame fosse composto da più moduli, per "esame convalidato" si
intende il superamento di tutti i moduli facenti parte dello stesso esame).
Il calcolo dell'indice di merito segue le modalità di cui sopra anche
nell'ipotesi di studenti che:
a) hanno effettuato un passaggio da un corso di
studi di "tipo B" ad un altro dello stesso "tipo B";
b) nel corso della loro
carriera hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo;
c) nel corso
della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi e gli siano
stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
d) avendo conseguito la laurea, si iscrivono ad un corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza beneficiando di abbreviazione di corso.
Nel caso di
candidati rinunciatari o decaduti ai quali non siano stati convalidati crediti
conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti
nel piano di studi statutario (NCT) e il numero dei crediti dovuti (NCD), è
quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere
dall'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.
I
candidati che in passato abbiano effettuato rinuncia o siano decaduti da corsi
appartenenti ad atenei diversi dal "Suor Orsola Benincasa" devono documentare
tale situazione, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.15,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010 a meno che non
abbiano già documentato all'Adisu tale situazione nei precedenti concorsi. Se
non viene prodotta tale documentazione, l'opzione indicata dal candidato nel
modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti, nel senso che, per il
conteggio dei crediti previsti (NCT) e dei crediti dovuti (NCD), si terrà conto
dell'anno di prima immatricolazione assoluta. In ogni caso gli atti di carriera
universitaria e quelli amministrativi (convalida passaggio, rinuncia o
decadenza, trasferimento o abbreviazione di corso) degli studenti di cui sopra
devono essere regolarmente registrati negli archivi universitari, a pena
esclusione dal concorso, entro il 5 novembre 2010.
Non sono ammessi al
concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di
carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene
proposta istanza ai sensi del presente bando.
I candidati che per l'anno
accademico 2010/2011 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi
dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso.
Di seguito alcuni esempi delle diverse situazioni che possono verificarsi.
Esempio 1: Uno studente che si è iscritto nell' a.a. 2009/10 al 1° anno di Scienze dell'Educazione e che per l'a.a. 2010/11 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di Scienze della Comunicazione, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di quattro semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;
Esempio 2: Uno studente che dopo aver effettuato una rinuncia ad un corso di laurea consegue successivamente il titolo e si iscrive per l'a.a. 2010/11 al 1° anno di un corso di laurea magistrale può partecipare al concorso per tutti i quattro semestri di durata di tale corso più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti;
Esempio 3: Uno studente che si è iscritto nell'a.a. 2009/10 al 1° anno di laurea magistrale e che per l'a.a. 2010/11 rinuncia agli studi e si iscrive al 1° anno di laurea magistrale di altro corso, non può partecipare al concorso; potrà parteciparvi l'anno successivo per un periodo di due semestri più uno, o più tre se in situazione di handicap con invalidità non inferiore al 66%, se in possesso dei requisiti previsti.
Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del DPCM 9 aprile 2001 i candidati che siano iscritti per l'anno accademico 2010/2011 quali ripetenti o fuori corso di anno intermedio o finale non sono ammessi al concorso.
Il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della
carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente
sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto
periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di
corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, ecc.) e in ciascuno dei
seguenti casi:
a) lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per
almeno due anni accademici;
b) anno di svolgimento del servizio militare di
leva o del servizio civile;
c) un anno per la nascita di ogni figlio, nel
caso di studentesse;
d) infermità gravi e prolungate del candidato,
debitamente certificate.
Per questi candidati l'anno di prima
immatricolazione, così come individuato al precedente art. 6.1, viene
incrementato di un numero di anni pari alla durata del periodo di interruzione.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatari o
decaduti che si reimmatricolano. Le situazioni soprindicate devono essere
documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.12,
improrogabilmente entro le ore 12,00 del 24 settembre 2010. In mancanza
l'opzione indicata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a
tutti gli effetti.
Il candidato che abbia già documentato la condizione di
cui sopra al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Adisu "Suor
Orsola Benincasa" per l'a.a. 2009/10, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.
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