1. La Azienda pubblica per il Diritto agli Studi Universitari (di seguito
denominata A.DI.S.U.) della Università degli Studi Suor Orsola Benincasa -
Napoli, azienda autonoma, dotata di personalità giuridica, autonomia
amministrativa, gestionale e proprio personale - garantisce l'attuazione della
vigente normativa in merito al diritto allo studio.
2. Per realizzare i propri obiettivi l'A.DI.S.U. conforma la propria azione ai
contenuti della programmazione annuale degli interventi per il diritto allo
studio universitario come approvata dalla Giunta Regionale.
L'A.DI.S.U. disciplina la propria autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e contabile mediante i principi del presente regolamento organizzativo e dei regolamenti attuativi, in conformità alle norme legislative statali e regionali che fanno espresso riferimento al diritto agli studi universitari.
1. L'organizzazione e l'attività dell'A.DI.S.U. sono informate ai principi di
pubblicità, decentramento, di distinzione dei compiti di indirizzo, di
controllo, di valutazione.
2. La gestione dei servizi offerti dalla A.DI.S.U. è informata a principi di
economicità in rapporto alla qualità ed alla modalità di erogazione degli
stessi.
L'attività della A.DI.S.U. è disciplinata:
a) dal presente regolamento organizzativo;
b) dai regolamenti dell'A.DI.S.U. medesima;
c) dalle norme legislative di carattere generale che abbiano ad espresso
riferimento le A.DI.S.U.
1. Il presente Regolamento Organizzativo disciplina il funzionamento della A.DI.S.U.
2. E' approvato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva
al suo insediamento ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida per l'A.DI.S.U.
approvate con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 000969 del
2.07.04 a maggioranza assoluta dei componenti e successivamente trasmesso alla
Giunta Regionale.
3. Le modifiche successive sono anch'esse approvate dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse alla Giunta
Regionale.
4. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore con la sua
adozione da parte del Consiglio di Amministrazione. Esso sarà inoltrato alla
Giunta Regionale per il tramite dell'Assessore Regionale competente (cfr. art.
21 c. 3 L.R. 21/02).
1. L'A.DI.S.U. emana altri regolamenti contenenti la disciplina attuativa del
presente Regolamento e delle norme di carattere generale che facciano espresso
riferimento alle A.DI.S.U. ed in particolare:
- il regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
- i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
- il regolamento di funzionamento della Commissione di controllo dei servizi di
cui al successivo art. 9 ed il relativo regolamento elettorale.
2. Tutti i Regolamenti e le relative modifiche sono approvati a maggioranza dei
componenti e successivamente trasmessi alla Giunta Regionale (cfr. art. 21 comma
3 L.R. 21).
L'A.DI.S.U. persegue i propri obiettivi attraverso l'attuazione dei seguenti
servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di
specifici requisiti di reddito e merito:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) prestiti d'onore;
d) interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;
e) servizio di ristorazione;
f) servizio di informazione e orientamento al lavoro;
g) servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
h) servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive;
i) servizio di assistenza sanitaria;
j) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in
quanto compatibile con la normativa prevista dalla legge 390/91, articolo 4 e
con la programmazione regionale;
k) centri multimediali fruibili dagli studenti.
1. Alla gestione di servizi si provvede anche con apposite convenzioni che
rispettino i criteri pubblici di attribuzione, avvalendosi di prestazioni rese
anche da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle
Università, composte da una percentuale non inferiore ai due terzi di studenti
che, se iscritti da più di un anno all'Università, abbiano superato almeno un
esame nell'anno accademico precedente a quello della stipula delle convenzioni.
2. Le Aziende stabiliscono, con apposita Carta dei Servizi, gli standard
qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. La Carta
dei Servizi individua gli strumenti di tutela dell'utente, vincola l'Azienda,
prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempienza, nonché
gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.
1. Al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi
offerti è costituita una Commissione composta da cinque studenti eletti dal
Consiglio degli studenti di Ateneo, con il compito di formulare rilievi e
proposte sulla qualità dei servizi offerta
2. La Commissione è rinnovata ogni tre anni ed ha diritto di accesso ai locali
destinati ai servizi di alloggio e ristorazione comunque gestiti.
3. Le modalità di elezione dei componenti saranno disciplinate da apposito
Regolamento.
1. Le borse di studio sono attribuite per pubblico concorso annuale. L'entità è
determinata dagli atti programmatori regionali ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della Legge n.390/1991,
articolo 4.
2. Le borse di studio non sono cumulabili con altre, ad ogni titolo attribuite,
con l'eccezione di quanto previsto alla Legge n.390/91, articolo 7, comma 1,
lettera d). Giunta Regionale della Campania.
1. L'assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative
nella disponibilità della A.DI.S.U. avviene mediante pubblico concorso annuale,
cui sono ammessi gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito e
di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla
programmazione regionale che definisce, tra l'altro, le tariffe per la fruizione
del servizio; i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di
assegnazione dei posti alloggio; le modalità di accesso ai servizi abitativi
degli studenti provenienti da Università non campane; le modalità di utilizzo
degli alloggi non assegnati a seguito di procedura concorsuale.
2. La A.DI.S.U. definisce, conformemente alla Programmazione regionale, le
modalità di accesso alle residenze nei bandi di concorso ed individua, con
appositi Regolamenti, le modalità di fruizione, gli obblighi e i diritti degli
alloggiati.
3. La A.DI.S.U. assicura agli studenti fuori sede, in collaborazione con le
Associazioni di categoria, l'assistenza legale, in caso di controversie con i
proprietari di immobili presi in locazione, e la consulenza per l'applicazione
della normativa di cui alla Legge 9 febbraio 1998, n.431, articolo 5,
relativamente ai contratti di locazione per studenti.
4. La A.DI.S.U. prevede l'erogazione, mediante concorso pubblico, di un
contributo monetario per l'abbattimento parziale del canone di locazione dovuto
dagli studenti fuori sede al privato.
1. Il prestito d'onore, ai sensi della Legge 390/91, articolo 16, è assegnato
mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito,
secondo i criteri fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanato in attuazione della Legge 390/91, articolo 4.
2. La A.DI.S.U. può attivare altre forme di prestito a favore degli studenti
tramite convenzioni con aziende ed istituti di credito.
1. La A.DI.S.U. interviene con forme di ausilio strumentale per le attività
didattiche, oppure con appositi contributi per l'acquisto di attrezzature
specifiche, di materiale didattico differenziato e di strumenti idonei a
superare particolari difficoltà individuali che impediscono la partecipazione
attiva ai corsi di studio, nonché con un sistema di comodato d'uso di
attrezzature informatiche per gli studenti disabili.
2. La A.DI.S.U., in collaborazione con l'Università, interviene con forme
adeguate per garantire agli studenti portatori di handicap, in particolare non
residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività
didattiche.
La A.DI.S.U. realizza forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi erogati con regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui alla Legge n.390/91, articolo 13, comma 3, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della Legge 390/91, art. 4 Giunta Regionale della Campania.
1. La A.DI.S.U. può organizzare il servizio di ristorazione da gestire in forma
diretta o indiretta secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio di
Amministrazione, con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità, tenuto
conto della necessità di realizzare una razionale diffusione del servizio stesso
in prossimità delle strutture universitarie ed una pluralità e diversificazione
delle forme di ristorazione attraverso la distribuzione di pasti completi o
ridotti.
2. Il servizio di cui trattasi può essere svolto presso altre A.DI.S.U. in via
prioritaria, compatibilmente con l'efficacia del servizio e della economicità
dello stesso.
3. Con successivo regolamento si provvederà ad individuare le modalità di
accesso al servizio, tenuto conto delle direttive della Giunta regionale in
ordine alla determinazione delle tariffe aventi a base il reddito dell'utente.
4. Gli studenti, di ogni nazionalità, temporaneamente in sede per motivi di
studio, usufruiscono del servizio alle condizioni stabilite dal regolamento di
cui al comma 3.
5. L'accesso al servizio di ristorazione da parte di altri soggetti è
consentito, purchè senza oneri aggiuntivi per l'A.DI.S.U. e fatta salva la
funzionalità del servizio.
1. Il servizio rappresenta agli studenti e ai laureati le opportunità offerte
dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari, fornendo gli
strumenti per una scelta consapevole legata alle propensioni individuali anche
attraverso l'accesso a banche dati.
2. Il servizio è svolto in collaborazione con le Università di riferimento e con
le Province, raccordandosi con i Centri per l'impiego previsti dalla legge
regionale 13 agosto 1998, n.14, e con Enti ed Istituti specializzati.
1. Per favorire gli spostamenti da e per la sede universitaria di riferimento,
quelli interuniversitari ed i collegamenti tra residenze, università e centri di
ristorazione, l'A.DI.S.U. organizza servizi collettivi di trasporto avvalendosi
di aziende pubbliche e private selezionate con procedura di evidenza pubblica.
2. Indipendentemente da altre forme di agevolazione può essere erogato, con
concorso pubblico, un contributo per l'acquisto di abbonamenti per i trasporti
pubblici locali.
1. La A.DI.S.U., in collaborazione con l'Università e con le associazioni
studentesche, promuove e sostiene iniziative tese alla crescita culturale e
sportiva della comunità studentesca ed alla sua integrazione con le comunità
locali, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali e della
autonomia delle scelte individuali.
2. La A.DI.S.U., inoltre, in collaborazione con l'Università:
- favorisce la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali,
cinematografici, mostre, nonché il nolo o l'acquisto di strumenti e di sussidi
multimediali e la realizzazione di spazi attrezzati che consentano la fruibilità
di postazioni informatiche;
- istituisce servizi editoriali, librari, di riproduzione testi e dispense
didattiche, bibliotecari e audiovisivi, con orari e modalità di accesso e di
fruizione diversificati rispetto ai servizi già operanti presso l'Università di
riferimento e ad integrazione degli stessi;
- offre la possibilità ad Associazioni e Cooperative studentesche, nonché a
liste presentate alle elezioni studentesche per la nomina di rappresentanti
negli Giunta Regionale della Campania organismi universitari e delle A.DI.S.U.
stesse, di accedere a contributi per lo svolgimento di iniziative culturali
aventi carattere di interesse generale.
L'assistenza sanitaria di primo intervento, all'interno delle strutture universitarie di riferimento, è assicurata mediante convenzioni da stipulare dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Università, con le Università di riferimento, con le loro strutture sanitarie o con le Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
1. Sono organi dell'ADISU:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori contabili.
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno ed assicurando
l'esecuzione delle relative delibere, vigila sull'andamento della gestione
demandata alla dirigenza.
2. Il Presidente adotta i provvedimenti di carattere generale non rientranti
nelle competenze demandate al Consiglio di Amministrazione e al Direttore
Amministrativo rispettivamente dai successivi artt. 23 e 28 del presente
Regolamento.
Rientra altresì nelle competenze del Presidente l'assegnazione e la revoca di
incarichi secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti.
In caso di urgenza e di necessità il Presidente adotta i provvedimenti che non
hanno contenuto di carattere generale, di competenza del Consiglio di
Amministrazione, al quale sono sottoposti per la ratifica, alla prima seduta
utile successiva.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale,
d'intesa con la Seconda Università degli Studi di Napoli.
4. In ogni caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in tutte le
sue funzioni dal vice presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione dell'A.DI.S.U. è nominato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale ed è così composto:
a) Presidente;
b) tre rappresentati della Regione Campania, eletti dal Consiglio regionale;
c) un rappresentante della Università degli Studi Suor Orsola Benincasa -
Napoli,
d) tre rappresentanti degli studenti della Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa - Napoli, eletti, in concomitanza con le elezioni fissate per la
elezione della rappresentanza studentesca, nel Consiglio di Amministrazione
dell'Università.
2. partecipa alle riunioni il Direttore Amministrativo, con funzioni di
segretario e con voto consultivo.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta.
4. Il Consigliere eletto in rappresentanza degli studenti che, per qualsiasi
motivo, perde lo status di studente o il diritto all'eleggibilità, decade
automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della
stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il consigliere decaduto.
5. Tutti i Consiglieri di Amministrazione che, a vario titolo, assumono la
carica successivamente all'iniziale costituzione dell'Organo rimangono in carica
fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il Consiglio di
amministrazione è stato nominato.
6. Il Presidente della Giunta regionale costituisce il Consiglio di
amministrazione anche se sono stati designati o eletti solo i due terzi dei
componenti previsti.
7. Al Presidente e ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto
un assegno mensile nei limiti rispettivamente del venticinque per cento e del
quindici per cento dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali, oltre il
rimborso delle spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa
prevista per i dirigenti regionali.
Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di direzione
politico-amministrativa dell'A.DI.S.U. e vigila sulla rispondenza delle attività
agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione.
Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di carattere generale non
devoluti alla competenza del Presidente ed in particolare:
- elegge il Vice Presidente tra i suoi componenti a scrutinio segreto, nella
prima seduta;
- approva il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
- approva i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla
programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- approva, entro un mese dall'insediamento, il regolamento organizzativo dell'A.DI.S.U.
e le sue modifiche;
- approva il regolamento del personale con annessa pianta organica - da
adottarsi entro un anno dalla costituzione della A.DI.S.U - comprensiva dei
profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità
e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati
statistici disponibili.
- approva la carta dei servizi, nonché tutti i regolamenti dell'A.DI.S.U. e le
relative modifiche (cfr art. 21 c. 3 L. 21/02);
- approva i bandi di concorso, relativi all'assegnazione di servizi e dei
benefici;
- definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per
iniziative, funzioni e compiti comuni alle A.DI.S.U.;
- delibera la nomina del direttore amministrativo;
- approva le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività
contrattuale;
- approva l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa
autorizzazione della Giunta regionale.
1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza
della maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono assunte:
- a maggioranza assoluta per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche del
Regolamento organizzativo (cfr. art. 22 c. 4 L.R. 21);
- a maggioranza dei componenti per quanto riguarda l'approvazione dei
regolamenti e le relative modifiche (cfr. art. 21 c. 3 L.R. 21);
- a maggioranza dei presenti negli altri casi (art. 22 c. 1 L.R. 21).
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell'A.DI.S.U.,
che cura la verbalizzazione delle sedute e ne è responsabile.
4. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa la
necessità, quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta e,
comunque, almeno una volta al mese.
5. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese esecutive
con apposito provvedimento del Presidente.
1. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni
normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio
di amministrazione é sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa conforme deliberazione della Giunta Regionale.
2. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione
straordinaria dell'ADISU, che resta in carica fino alla ricostituzione del
Consiglio di amministrazione, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di
scioglimento.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, la Giunta regionale nomina
un Commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata
accertata l'inerzia del Consiglio a provvedere nei termini assegnati.
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti scelti tra professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili
di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, eletti dal Consiglio
regionale e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di
Amministrazione, anche se nominati successivamente alla data iniziale di
insediamento.
3. Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi
dell'A.DI.S.U. sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa,
trasmessi a tal fine dal Direttore Amministrativo entro cinque giorni dalla loro
adozione. Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa
ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro 15
giorni dalla data di trasmissione.
4. Le osservazioni del Collegio sospendono l'esecutività dell'atto
amministrativo cui esse si riferiscono, fatti salvi i provvedimenti assunti in
via d'urgenza dal Presidente e dal Direttore nell'ambito delle rispettive
competenze. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro 15 giorni
dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti
giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il
termine sopraindicato.
5. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni
iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti
che questa ritiene di adottare nell'esercizio del proprio potere di vigilanza e
controllo.
6. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è corrisposto un compenso
mensile determinato su base annua pari ai massimi previsti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, art. 37, commi 2 e 3, e con
riferimento a quanto specificato dall'articolo 38, comma 2, dello stesso
decreto.
7. Al Presidente del Collegio dei Revisori è riconosciuta la maggiorazione del
compenso prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994,
n. 645, art.37, comma 5.
8. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio disciplinato dalla normativa
vigente.
1. La carica di Presidente o di componente il Consiglio di amministrazione,
nonché di Presidente o di componente il Collegio dei Revisori dei conti è
incompatibile :
a) con quella di Consigliere regionale e provinciale, Sindaco o Assessore
comunale, Presidente o Assessore di Comunità montane, Presidente di Consigli
circoscrizionali;
b) con la posizione di dipendente dell'Amministrazione regionale in servizio
presso la struttura che svolge funzioni di vigilanza sull'ADISU;
c) con quella di membro di organi collegiali consultivi, tenuti ad esprimere
pareri sui provvedimenti dell'ADISU;
d) con la posizione di appartenenti alle Forze armate in servizio permanente
effettivo;
e) con la posizione di consulente o collaboratore, ad ogni titolo, presso l'ADISU;
f) con lo status di professore universitario che, all'interno delle Università,
svolga uno dei seguenti ruoli: Rettore, Pro Rettore, Presidente di polo.
1. L'incarico di Direttore amministrativo dell'ADISU è conferito dal Consiglio
di amministrazione sulla base di motivate e comprovate capacità dirigenziali a
un candidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma
di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate
attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture
pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con
esperienza almeno quinquennale.
2. L'incarico di Direttore amministrativo, il rinnovo ed il trattamento
giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il
compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del dirigente di ruolo della
Giunta, comprese le indennità di funzione e di risultato, secondo le direttive
impartite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno. Se l'incarico è
conferito a un dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, questi è
posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.
4. L'incarico di Direttore Amministrativo ha durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile per la stessa durata.
5. Al Direttore amministrativo - in esecuzione degli indirizzi del Presidente e
del Consiglio di Amministrazione e ferme restando le competenze attribuitegli -
spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo. Il Direttore amministrativo è personalmente responsabile della
gestione e dei risultati.
6. Il Direttore formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di
amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici
e dei servizi.
7. Non può essere nominato Direttore amministrativo:
a) colui che si trova in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
25;
b) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non
inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non
inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico
ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione, salvo quanto disposto dal codice penale, art. 166, comma 2;
c) colui che è sottoposto a procedimento penale per un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
d) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una
misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla Legge 3
agosto 1988, n. 327, articolo15, e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14;
e) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
8. Il Direttore amministrativo è destituito dall'incarico nel caso di gravi
inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della
gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio
di amministrazione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di
amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine
per le deduzioni.
1. La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali, provvede, entro tre
mesi dall'istituzione dell'A.DI.S.U., alla prima dotazione organica del
personale, avvalendosi, ove necessario e nel rispetto dei diritti dei
dipendenti, delle procedure previste per la mobilità.
2. la pianta organica, annessa al regolamento del personale, deve essere
adottata entro un anno dalla costituzione della A.DI.S.U., approvata dal
Consiglio di Amministrazione e trasmessa alla Giunta Regionale.
3. Le norme dei contratti collettivi di lavoro e quelle contenute nei contratti
decentrati si applicano immediatamente al personale delle A.DI.S.U. mediante
atti deliberativi del Consiglio di amministrazione.
4. L'A.DI.S.U. può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie
piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle
Università di riferimento, provvedendo al rimborso all'Università stessa degli
oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.
5. L'Università utilizza personale dell'A.DI.S.U., quando la gestione di alcuni
interventi è affidata all'Università stessa, che provvede a rimborsare l'A.DI.S.U.
degli oneri relativi al personale messo a disposizione.
6. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del
personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e
la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione
economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle
procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito
provinciale.
7. I concorsi pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti in pianta
organica, sono indetti e svolti dall'A.DI.S.U., previa autorizzazione della
Giunta regionale.
8. Al personale dell'A.DI.S.U. si applica il C.C.N.L. delle autonomie locali (cfr
linee guida), nel rispetto della disciplina per il reclutamento applicabile al
personale delle regioni.
9. Per l'assolvimento di propri fini istituzionali, l'A.DI.S.U. può stipulare
convenzioni con enti pubblici, per far fronte a carenze di organico.
1. L'A.DI.S.U. dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà, beni mobili ed
immobili in uso, nonché beni immobili concessi in comodato dalla Giunta
Regionale;
b) i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati
all'attuazione del diritto agli studi universitari;
c) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di
approvazione del bilancio regionale;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici;
e) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi dei
servizi forniti.
3. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dalla Legge n.
390/91, articolo 21, sono attribuiti all'A.DI.S.U. competente.
L'A.DI.S.U. provvede alla gestione e manutenzione degli immobili di cui ha la
disponibilità assumendone i relativi oneri, provvedendo pertanto a:
- impedire l'accesso agli immobili di proprietà regionale ai terzi non
autorizzati;
- garantire la pulizia periodica degli immobili e delle aree di pertinenza;
- assumere i costi di conduzione e di esercizio degli impianti e per lo
smaltimento rifiuti;
- sostenere tutte le spese necessarie per le attrezzature, gli arredi nonché
quelle che si rendessero necessarie per la destinazione dell'immobile a
residenza universitaria;
- assumere ogni responsabilità, ripristinare o rimborsare i danni a cose e
persone derivanti da guasto, incendio ed ogni altro evento connesso conil
possesso e l'utilizzo dell'immobile e delle aree di pertinenza, provvedendo allo
scopo alla stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile.
1. La disciplina inerente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle A.DI.S.U. sarà oggetto di apposito regolamento tenuto conto della normativa statale e regionale vigente in materia nel quale sarà contenuta, tra l'altro, la disciplina relativa al Bilancio di Previsione, al Bilancio Consuntivo, alla gestione patrimoniale, contrattuale e del personale.
1. L'esercizio finanziario dell'A.DI.S.U. coincide con l'anno solare.
2. Il Bilancio di previsione dell'A.DI.S.U., predisposto dal Direttore
Amministrativo secondo le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n.7
e del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76, è deliberato dal Consiglio di
amministrazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si
riferisce al fine di consentire la pubblicazione sul B.U.R.C. entro il
successivo 15 ottobre. E' presentato a cura del Presidente alla Giunta regionale
che provvederà alla relativa approvazione entro il 31 dicembre (cfr linee
guida).
3. Il rendiconto dell'A.DI.S.U., predisposto dal Direttore Amministrativo con le
modalità di cui alla legge regionale n.7/2002, accompagnato dalla relazione del
Nucleo di Valutazione è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il (30
aprile linee guida - 31 marzo L.R. 21) a quello a cui si riferisce ed è
approvato unitamente al rendiconto generale della Regione.
1. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza
e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione
degli obiettivi programmati, l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento
dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione è effettuato da apposita struttura organizzativa
nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da esperti esterni, al fine
di:
a) controllare i costi, secondo i principi di contabilità finanziarie ed
economica allo scopo di determinare la competenza, la responsabilità e la
destinazione;
b) verificare l'efficienza e l'efficacia gestionale attraverso il raffronto dei
costi sostenuti, dei risultati conseguiti ed in raggiungimento degli obiettivi
previsti;
c) consentire il controllo dei costi al fine di incidere sulla loro
determinazione.
3. La disciplina specifica del controllo di gestione sarà dettata da apposito
regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
1. L'attività di valutazione è effettuata dal Nucleo di Valutazione anche sulla
base delle risultanze del controllo di gestione, ha lo scopo di:
- verificare il buon andamento dell'attività amministrativa;
- attestare, anche ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali
vigenti, le economie di gestione conseguite e la loro eventuale destinazione al
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi;
- verificare i risultati raggiunti in termini d produttività e miglioramento dei
servizi;
- esercitare anche i compiti di valutazione e controllo strategico di cui
all'art. 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286.
In particolare, l'attività di valutazione è finalizzata all'attribuzione della
retribuzione di risultato nonché a fornire al Presidente elementi di supporto
per l'assegnazione o la revoca degli incarichi.
2. La composizione del Nucleo di Valutazione è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del
mandato del Presidente.
3. Il Nucleo di valutazione svolge la sua attività in forma collegiale e
risponde direttamente al Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo
può richiedere agli uffici informazioni e/o atti; può effettuare verifiche.
4. Il Nucleo riferisce al Presidente almeno 3 volte l'anno evidenziando
l'andamento dell'attività amministrativa in riferimento agli obiettivi
formulando proposte per conformare l'attività agli obiettivi programmatici.Entro
il mese di maggio di ogni anno predispone apposita relazione da utilizzare come
elemento di valutazione nell'approvazione del conto consuntivo.
1. La A.DI.S.U. stabilisce con apposita Carta dei Servizi, gli standard qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. La Carta dei Servizi individua gli strumenti di tutela dell'utente, vincola l'Azienda, prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempienza, nonché gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.
1. Al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi
offerti è costituita una Commissione composta da cinque studenti eletti dal
Consiglio degli studenti di Ateneo, con il compito di formula rilievi e proposte
sulla qualità dei servizi offerta, da sottoporre da parte del Presidente al
Consiglio di Amministrazione.
2. La Commissione è rinnovata ogni tre anni ed ha diritto di accesso ai locali
destinati ai servizi di alloggio e ristorazione comunque gestiti.
3. Le modalità di elezione dei componenti saranno disciplinate da apposito
Regolamento.
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